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AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, SBAGLIA.. 

MIGLIAIA DI CARTELLE NULLE

 L’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, sta totalmente sommergendo a tutte ore del giorno e della notte,  ditte individuali, artigiani, piccole è medie imprese, professionisti, con miliardi di notifiche di atti della riscossione (cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento) a mezzo pec, rimaste indietro per l’emergenza covid. Il più delle volte il contribuente, paga per dei piccoli errori, anche solo di forma nei confronti del fisco, senza poter ricevere una seconda possibilità. QUESTA VOLTA A SBAGLIARE PERÒ È IL FISCO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ) e può pagare un carissimo prezzo per il suo errore, nelle ultime settimane miglia di cartelle sono state annullate da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Cerchiamo di comprendere cosa sta succedendo, e come comprendere se le cartelle che ci vengano comunicate a mezzo PEC, sono corrette ed esigibili da parte dell’Agenzia Delle Entrate Riscossione. Chi deve ricevere una cartella esattoriale via Pec, cioè tramite posta elettronica certificata, faccia molta attenzione alla notifica, perché il principio appena sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma potrebbe avere del clamoroso: l’Agenzia delle Entrate Riscossione utilizza un indirizzo Pec sbagliato ( follia pura ) per mandare le cartelle di pagamento. Di conseguenza, la notifica è nulla. Come se l’atto non fosse mai stato spedito. Secondo la sentenza della Ctp di Roma, questo scrupoloso contribuente ha controllato attentamente il mittente che gli aveva inviato la cartella. Non si trattava, infatti, di  ‘protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it’ cioè dell’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni,  ma di ‘notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it’, di cui non c’è traccia nel citato Indice. Concludendo, un comune essere mortale potrebbe addirittura arrivare a pensare che qualcuno gli abbia tentato o fatto  uno scherzo o peggio ancora che qualcuno li sta tentando di fare un truffa  che si tratta di un indirizzo sconosciuto, si avete capito e letto bene INDIRIZZO SCONOSCIUTO, è PROPRIO COSI, infatti secondo la Commissione Tributaria, la notifica deve ritenersi nulla in quanto eseguita in violazione del quadro normativo che impone all’Agenzia delle Entrate Riscossione di utilizzare solo la Pec ufficiale e non degli indirizzi di cui nessuno – nemmeno la Pubblica Amministrazione – conosce l’esistenza. Ricordiamoci tutti noi che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, come ente pubblico, ha il dovere;  dico dovere e non la facoltà (come noi abbiamo dei doveri, ricordiamoci che abbiamo anche dei diritti ) di accreditarsi presso un apposito elenco creato per legge, specificando da quale recapito un contribuente può ricevere atti e provvedimenti dell’Agenzia stessa. Se ne deduce che se poi l’Agente della Riscossione invia quegli atti da un altro indirizzo non specificato in quel pubblico elenco, la notifica non avrà alcun valore, come stabilito dalla Ctp di Roma.   Voglio cercare di essere ancora più chiaro, cerchiamo di capire bene qual è la questione. Il punto di partenza è l’articolo 3 bis della legge 53 del 1994, che stabilisce che la notificazione in via telematica degli atti «può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici elenchi». Se l’atto arriva da un indirizzo “non ufficiale”, ossia non contenuto in questi elenchi, si considera come «inesistente». Inoltre, il principio di cui sopra (le notifiche a mezzo Pec dell’Agenzia delle Entrate Riscossione possono e devono essere spedite da un indirizzo risultante da Pubblici Registri) non riguarda esclusivamente gli atti della riscossione, ma anche gli atti “sostanziali”. Quindi, anche gli Enti come l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e tutti gli apparati statali, qualora vogliano avvalersi della notifica a mezzo pec possono farlo esclusivamente utilizzando un indirizzo precedentemente comunicato ai Pubblici-Registri.

Per intenderci l’indirizzo pec, deve essere presente nei registri pubblici come:

INI-Pec,  P.AA.  Reginde.

Qualora ciò non dovesse essere, si deve procedere all’impugnazione dell’atto al fine di non consentire all’Agente della Riscossione di porre in essere attività dell’esecuzione. Qualora siano scaduti i termini per poter impugnare l’atto notificato a mezzo pec, non c’e da disperarsi.  Si potrà sempre fare qualcosa.

Quali sono gli indirizzi da cui partono le notifiche illegittime?

Per le notifiche pec – Agenzia delle Entrate Riscossione – ha attualmente comunicato ai pubblici registri solo 3 indirizzi di posta PEC e cioè

protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
fatturazloneelettronica@pec.agenziariscossione.gov.it
pct@pec.agenziariscossione.gov.it

Ebbene, se l’indirizzo da cui è partita la pec contenente l’atto della riscossione non è tra questi, la notifica può e deve essere contestata. (verificare sempre se nel frattempo,  ader ha aggiornato e/o inserito altri indirizzi ) Una ulteriore considerazione sul perché debba procedersi alla contestazione riguarda anche la interruzione dei termini prescrizionali. Far annullare l’atto notificato illegittimamente significa eliminare di fatto l’atto interruttivo della prescrizione, con buona probabilità, quindi, di vedersi definitivamente cancellato il debito, le sanzioni, gli interessi e gli agi della riscossione.

Ebbene, se avete ricevuto una pec da un indirizzo simile a quello innanzi indicato non c’è tempo da perdere. Bisogna attivarsi per procedere alla impugnazione dell’atto.

Lo studio Manetti Consulting, vi saluta cordialmente augurandovi una buona giornata     

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