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Il trattamento IVA applicabile all’acquisto e alla cessione di veicoli usati

Premessa
In linea generale, il trattamento dei veicoli usati presenta problematiche differenti a seconda;
 della tipologia di veicolo acquistato (strumentale o con limitazioni fiscali) e
 del soggetto acquirente (impresa, professionista ovvero agente o rappresentante).
La disciplina fiscale applicabile all’acquisto del veicolo usato ha ricadute di rilievo anche per
l’eventuale successiva cessione della vettura a un soggetto terzo.
Di conseguenza, nell’analisi del trattamento IVA nella cessione del veicolo occorre distinguere tra:
 prima cessione, ossia la cessione da parte del soggetto che aveva in precedenza acquistato il
veicolo nuovo;
 seconda cessione dell’autovettura, ossia la cessione da parte di un contribuente che aveva acquistato
un veicolo usato.
Nella pratica, i casi più frequenti che si possono presentare sono i seguenti:
 autovettura acquistata da soggetto privato;
 autovettura con IVA integralmente detratta all’atto dell’acquisto;
 autovettura con IVA integralmente non detratta all’atto dell’acquisto;
 autovettura con IVA parzialmente detratta all’atto dell’acquisto.

Procediamo con ordine

Autovettura acquistata da soggetto privato
Se l’autoveicolo è acquistato da un soggetto privato sprovvisto di partita IVA, la cessione è qualificata
come “fuori campo IVA”, e ciò indipendentemente:
 sia dalla qualifica del soggetto acquirente (impresa, professionista o agente);
 che dalla tipologia di veicolo acquistato (strumentale o non strumentale).
La successiva cessione del veicolo potrà essere:
 soggetta a IVA, da applicare con le modalità ordinarie sull’intero corrispettivo della rivendita;
 soggetta al regime del margine per i beni usati e, in particolare, al margine cd. “analitico”.
Ove si opti per la prima soluzione – scelta da indicare nel quadro VO della dichiarazione IVA annuale
– non risultano particolari problemi operativi per il cedente, il quale emette fattura secondo le
modalità ordinarie, indicando separatamente:
 la base imponibile (intero corrispettivo);
 l’aliquota ordinaria del 22 per cento;
 la relativa imposta.

Esempio

Alfa s.r.l. ha acquistato nel 2020 un’autovettura da Tizio, soggetto privato, per 7.000 euro (fuori
campo IVA). Nel 2022, l’impresa cede l’autovettura alla Beta s.n.c. per 8.500 euro. Optando
per l’IVA ordinaria, Alfa deve esporre separatamente in fattura:
– il valore imponibile dell’autovettura: euro 6.967,21;
– l’IVA applicata: euro 1.532,79.
Qualche considerazione in più merita l’ipotesi in cui si scelga di utilizzare il regime del margine. Si
tratta del regime speciale IVA previsto per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego
nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, degli oggetti di antiquariato e
da collezione, indicati nella Tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, tra cui sono ricompresi anche
gli autoveicoli usati acquistati da:
 soggetti privati;
 soggetti passivi per quali l’IVA a credito è risultata interamente indetraibile;
 soggetti che applicano un regime definito “in franchigia”, che, per le sue caratteristiche, non consente
il recupero della detrazione (ad esempio, contribuenti minimi e forfetari ex legge 23 dicembre
2014, n. 190);
 soggetti passivi che applicano il regime del margine.
La finalità del regime in argomento è evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni
che, dopo l’uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti a un soggetto passivo per la successiva
rivendita, con conseguente ulteriore imposizione in relazione al prezzo di vendita da quest’ultimo praticato.

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