Studio Manetti informa

Studio Manetti Consulting
Categoria:

L’art. 6, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha previsto la possibilità di sterilizzare le perdite che emergono dai bilanci 2020, disapplicando gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c., e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Il comma 1-ter dell’art. 3 del decreto “Milleproroghe”, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, in relazione alle quali l’obbligo di ripianamento è differito al bilancio 2026.


 LEGGI L’INTERO ARTICOLO


 

Vuoi restare sempre aggiornato?

Acconsento al trattamento dei miei dati, secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679. Privacy Policy

Vuoi ricevere le nostre comunicazioni?
Per essere sempre aggiornato su normative e scadenze basta riempire il form. 

Acconsento al trattamento dei miei dati, secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679. Privacy Policy

This is a success preview text.

This is a error preview text.