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Test di autodiagnosi per la composizione negoziata della crisi d’impresa

In attuazione del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, riguardante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 che riporta in allegato il test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento e la check-list per la redazione del piano.

Il test ha lo scopo di consentire una prima valutazione in merito alla complessità del processo di risanamento e si fonda sul rapporto fra il debito che deve essere oggetto di ristrutturazione e i flussi finanziari liberi a servizio del suo rimborso. Il quoziente indica il numero di anni entro i quali è ragionevole attendersi il ripianamento della esposizione.

Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, è disponibile sul sito www.composizionenegoziata.camcom.it

Si tratta di una valutazione preliminare e potrebbe rivelarsi utile costruire l’indice in una fase preliminare, prima di redigere il piano, per poi confrontarlo con quello ricalcolato alla luce delle manovre del piano, in modo da renderne più percepibile l’effetto e la conseguente priorità. L’accuratezza dell’indicatore diventa essenziale per le prospettive di risanamento, l’invasività dei correttivi e il quadro di risoluzione della crisi da adottare.

Il test, quindi, è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. (Studio Tributario Manetti Massimo )

Il numeratore va costruito come somma algebrica dei seguenti addendi:

  debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)

   + debito riscadenziato o oggetto di moratorie

   + linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo

   + rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni

   + investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare

   – ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale

   – nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti

   – stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.

I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell’impresa è mediamente in grado di generare a regime, prescindendo dalle eventuali iniziative industriali, (denominatore del rapporto) sono pari a:

– stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime

– (meno) investimenti di mantenimento annui a regime

– (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.

Prossimamente parleremo anche degli aspetti critici di questa nuova procedura.

Massimo Massimo 

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