FAQ SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE:
POSSONO ACCEDERE TUTTI AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE ?
LE NOSTRE RISPOSTE CHIARE PER UNA GESTIONE AZIENDALE RESILIENTE
Il concordato preventivo biennale è attualmente uno degli strumenti più discussi della riforma fiscale. Proponiamo le nostre FAQ per sciogliere i dubbi dei lettori: dai forfettari e dagli adempimenti IVA, ai punteggi ISA, ai (pochi) vantaggi e al problema integrative…
In questi giorni si sta spesso parlando di un istituto in corso di introduzione, nell’ambito dei decreti delegati attuativi della Riforma Fiscale: il CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE.
Vediamo allora di illustrarne gli aspetti essenziali di questo istituto, rispondendo alle domande più frequentemente pervenute allo Studio Manetti Consulting (le famose FAQ), al fine di permettere di fare le prime considerazioni di convenienza economica.
Cordato preventivo biennale – FAQ
I soggetti privi di partita Iva possono accedere al concordato?
Solo i contribuenti (di minori dimensioni) titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato possono accedere all’istituto.
Quindi chi non è titolare di partita IVA non rientra nel rinvio della scadenza.
Per quali periodo di imposta sarà possibile accettare il concordato?
Con il prossimo decreto saranno individuati i periodi d’imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
Quali sono le condizioni di accesso?
Per accedere al concordato, quali caratteristiche mi sono richieste ? Sarà necessario:
aver conseguito un punteggio ISA almeno pari a 8, anche se frutto di adeguamento;
non avere debiti tributari ovvero avere estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro
per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni; ovvero per contributi previdenziali sensitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Quali obblighi conseguono all’accettazione? L’accettazione della proposta impegna:
il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato;
i soci o gli associati a dichiarare gli importi concordati dai soggetti di cui agli articoli 5 (società di persone e studi associati), 115 e 116 del Tuir (società trasparenti).
Cosa succede se le imposte concordate non vengono versate?
L’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate, ferma restando la ravvedibilità di esse.
Il ravvedimento, inoltre, avrebbe l’effetto di evitare la cessazione della inefficacia del concordato.
Per chi aderisce, è previsto qualche esonero da adempimenti?
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti sia agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, sia alla comunicazione dei dati ISA.
Non è previsto dunque alcun esonero da adempimenti.
Il concordato vale anche per l’Iva?
L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’Iva, la cui applicazione continuerà quindi ad avvenire secondo le regole ordinarie.
Che succede se conseguo un reddito superiore rispetto a quello concordato? E se invece il reddito è inferiore?
Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
Che vantaggi ho dall’accettazione del concordato?
Oltre alla irrilevanza del maggior reddito, indicata al punto precedente, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti per tutti i livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA.
Se presento una dichiarazione integrativa degli anni precedenti cosa succede?
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nel caso in cui a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
Un errore nel modello ISA può determinare la decadenza degli effetti del concordato?
La comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA causa la decadenza solo se essa è tale da determinare un minor reddito (o valore netto della produzione) oggetto del concordato per un importo superiore al 30%; resta ferma però la esperibilità del ravvedimento, per evitare questo effetto.
Il concordato ha effetti anche per i forfettari?
Sì, tranne per coloro i quali hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Se aderisco al concordato sono al riparo da accertamenti?
Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti relativi al reddito di impresa e di lavoro autonomo non possono essere effettuati, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorra una delle cause di decadenza, tra cui l’infedeltà (attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate) per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.
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