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Dal 1° gennaio 2022 cambiano i limiti per  l’uso del denaro contante

La disciplina sulle limitazioni all’uso del contante

L’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, disciplina il divieto di trasferimento di denaro in con- tante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diver- si, specificando siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alle soglie fissate dalla normativa vigente. 

Attenzione

Secondo quanto previsto dalla normativa, è fatto divieto di utilizzare pagamenti artificiosa- mente frazionati, di valore unitario inferiore alla soglia, per trasferire importi superiori al predet- to limite.  Il frazionamento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

In virtù di quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 231/2007, sono vietate:

·        l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fitti- zia;

·        l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi.

Nel caso in cui i soggetti obbligati dovessero riscontrare un’infrazione all’uso del contante, dovranno provvedere a comunicarla tempestivamente al Ministero dell’economia e delle finanze.

I soggetti obbligati a effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, sono i seguenti:

·        intermediari bancari e finanziari;

·        altri operatori finanziari;

·        professionisti;

·        altri operatori non finanziari;

·        prestatori di servizi di gioco.

La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorve- glianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

 

La denuncia di utilizzo di contanti oltre soglia

La denuncia di utilizzo di contanti sopra soglia può essere redatta in carta libera e può essere inviata a mezzo raccomandata A/R, da indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, che prov-vederà a trasmetterla alla Guardia di Finanza, la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne potrà dare tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.

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