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LE NOVITà PER I PVC , E COME AFFRONTARLI CON SUCCESSO.

Lo Studio Tributario Manetti, vuole illustrarvi e spiegarvi come funziona articolo 5-quarter, D.lgs. 218/1997, introdotto dal D.lgs. 13/2024, contiene la “nuova” disciplina inerente la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC).
In particolare, l’istituto introdotto dall’articolo 5-quater, permette, per gli atti emessi dal 30/04/2024, di prestare adesione ai PVC “senza condizioni” oppure “condizionata alla rimozione degli errori manifesti”.
L’adesione, che può avvenire soltanto al contenuto integrale del PVC, permette di usufruire di una riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo edittale (contro 1/3 dell’attuale accertamento con adesione). Per il resto, opera il cumulo giuridico (sia pure nella versione “ristretta” ovvero limitatamente alla singola imposta e al singolo anno) e la definizione ha effetto sui contributi INPS spettanti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata (tali contributi vanno quindi pagati sul maggior reddito accertato, ma sui medesimi non spettano sanzioni e interessi).
Merita evidenziare che il nuovo istituto di definizione agevolata dei PVC si aggiunge alle “ordinarie” alternative già a disposizione del contribuente, il quale può decidere di:
– definire in via agevolata tutti i rilievi contenuti nel PVC avvalendosi della disciplina agevolativa in esame con liquidazione delle somme dovute applicando le sanzioni ad 1/6 del minimo edittale;
– regolarizzare le singole violazioni (escluse quelle normativamente previste) collegate ai rilievi contenuti nel verbale utilizzando il ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 e 13-bis, D.lgs. 472/1997;
– attendere la notifica dell’atto di accertamento oppure del c.d. “schema di atto” da parte dell’Agenzia collegato al “nuovo” contradditorio preventivo di cui all’articolo 6-bis, Legge 212/2000 introdotto dal D.lgs. 219/2023 che in caso di acquiescenza, riduce le sanzioni a 1/3 del minimo edittale.
Nel presente intervento, si analizza la modalità di adesione ai “nuovi” PVC.
I TRIBUTI OGGETTO DI ADESIONE
Nell’ambito dei PVC, l’accertamento posto in essere dagli operatori civili e militari può riguardare i seguenti tributi:
– imposte dirette, quali IRPEF e IRES e relative addizionali;
– imposte sostitutive quali, ad esempio, l’imposta sul reddito dei soggetti che applicano il regime forfetario;
– imposte indirette, come ad esempio l’IVA;- IRAP;
– IVIE/IVAFE;
– imposta di registro, ipotecaria e catastale;
– imposta sulle successioni;
– crediti d’imposta e agevolazioni fiscali.
Come specificato con la circolare n. 55/E del 17/09/2008 Agenzia delle Entrate, l’accertamento può riguardare incidentalmente anche i contributi previdenziali e assistenziali per i quali non sono dovute sanzioni né interessi.
Con l’introduzione del nuovo art. 5-quater di cui al D.lgs. 218/1997, l’adesione ai PVC deve essere integrale, ovvero deve riguardare:
– tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia, quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel verbale;
– tutti i periodi d’imposta interessati dal verbale.
Di conseguenza, nel caso in cui il PVC contenga un accertamento su più periodi d’imposta, il contribuente non potrà scegliere il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma potrà solamente aderire al contenuto integrale definendo in maniera agevolata tutte le violazioni sostanziali constatate con il verbale.

COME ADERIRE AI PVC
L’adesione ai PVC deve intervenire entro 30 giorni dalla data di consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che lo ha redatto (ad esempio, GdF) della volontà di aderire.
Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi della facoltà di chiedere lo scomputo in diminuzione delle perdite pregresse non ancora utilizzate, deve inviare anche il Modello IPEC / IPEA, contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale.
In particolare, il contribuente può scegliere di aderire ai rilievi contenuti nel PVC presentando, tramite PEC oppure direttamente presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate od ancora tramite raccomandata postale A/R (allegando copia del documento d’identità), il modello di adesione con le seguenti modalità: senza condizioni, ovvero adesione integrale al contenuto del PVC così come è stato proposto dall’AE o dall’organo competente;
– condizionandolo alla rimozione degli “errori manifesti” (come desumibile dalla Relazione illustrativa del D.lgs. 13/2024 “gli errori in questione sono esclusivamente e ictu oculi riconoscibili senza necessità di attività interpretativa o valutativa”). Si tratta di errori visibili ad occhio nudo quali, ad esempio, errori di calcolo o errori di persona, che non necessitano di ulteriori verifiche sulla veridicità degli stessi.
Come specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 55/E, l’adesione si perfeziona con la notifica dell’atto di definizione, prescindendo dal pagamento dell’intera somma o della prima rata. Se il verbale si riferisce a più periodi d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di plurimi Uffici dell’Agenzia delle Entrate, il modello va inviato a tutti gli Uffici competenti per le annualità interessate.
In caso di adesione “senza condizioni”, il contribuente, una volta inviato il modello di adesione al competente Ufficio, riceverà entro 60 giorni l’atto di definizione dell’accertamento parziale, dal quale si evincerà il versamento della prima o unica rata da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.
In caso di adesione “condizionata alla correzione degli errori manifesti” il contribuente comunica la volontà di subordinare l’adesione al PVC alla circostanza che l’organo verificatore rimuova incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel verbale (“errori ictu oculi riconoscibili”), ossia provveda alla rimozione dei c.d. “errori manifesti”. In tal caso:
– entro 10 giorni dalla comunicazione dell’adesione, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informando il contribuente (al recapito indicato nella comunicazione) e il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ed inoltrando agli stessi copia del verbale “corretto”;
– i 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione decorrono dalla data di comunicazione con la quale l’organo verificatore informa l’Agenzia delle Entrate di aver aggiornato il verbale oggetto di definizione.
In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell’organo che ha emesso il PVC, il contribuente può aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi contenuti nel PVC, presentando un nuovo modello, purché non siano decorsi i 30 giorni dalla consegna del verbale.
In presenza di una pluralità di periodi d’imposta oggetto di rilievo presenti nel PVC, non è possibile presentare un’istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre. Nel caso in cui il contribuente richieda la rimozione di “errori manifesti” per un solo periodo d’imposta, deve presentare comunque una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi d’imposta regolarizzabili (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di “errori manifesti”). In tale circostanza, il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli “errori manifesti” (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo d’imposta) determinerà la mancata integrale adesione al PVC per tutti i periodi d’imposta contenuti nel verbale e indicati nell’istanza di adesione “condizionata”.
Qualora l’organo accertatore corregga il PVC, l’Agenzia delle Entrate dovrà, entro i successivi 60 giorni, consegnare copia dell’atto di definizione dell’accertamento parziale al contribuente il quale avrà 20 giorni di tempo per effettuare il versamento della prima o unica rata.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Entro 20 giorni dalla ricezione dell’atto di definizione il contribuente deve versare quanto dovuto, con le modalità previste per l’accertamento con adesione, ovvero:
– in unica soluzione;
– oppure in 8 rate trimestrali elevabili a 16, in caso di debiti superiori a 50.000 euro, con versamento della prima rata sempre entro i 20 giorni dalla notifica dell’atto.
La definizione agevolata del PVC (con o senza condizioni) permette di usufruire di una riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo edittale, con effetto sul contenuto integrale del PVC stesso.
Nel caso in cui l’adesione riguardi violazioni relative a crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione non è possibile avvalersi della rateazione e quanto dovuto va versato in unica soluzione senza possibilità di compensazione.
In caso di mancato/tardivo/carente versamento nei termini delle somme dovute per la definizione dell’atto di accertamento parziale, l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse. In particolare, ai sensi dell’articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973:
– il pagamento della prima rata non si considera omesso se eseguito entro 7 giorni;
– il pagamento di una rata successiva alla prima non si considera omesso se eseguito, in ravvedimento, entro i termini di versamento della rata successiva;
– il carente pagamento di una rata qualsiasi non si considera tale se non superiore al 3% della rata stessa e comunque non superiore a 10.000 euro.
I termini per l’accertamento sono sospesi per i 30 giorni successivi alla comunicazione del PVC e comunque non oltre il 30° giorno successivo. Durante questo lasso temporale non è possibile proporre ricorso.

 

 

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