Studio Manetti informa

Lo studio Manetti, ancora una volta vi informa sulle nuove normative di luglio 2024

Le nuove normative fiscali rappresentano una sfida e un’opportunità. La comprensione delle regole e la consulenza professionale saranno fondamentali per navigare con successo in questo nuovo scenario, che cambia con velocità a ritmi impressionanti, ecco perché lo Studio Manetti (Massimo Manetti Tributarista ) cerca di fornirvi sempre aggiornamenti, informando i propri clienti sui vari cambiamenti, e da oggi ha creato anche un blog, dove potete trovare tutto quello che vi serve per fare impresa

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Rottamazione quater: alla cassa il 31 luglio 2024 per la quinta rata

Appuntamento al prossimo 31 luglio con il versamento della quinta rata della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. Rottamazione quater) introdotta dalla legge n. 197/2022. Fermi restando i consueti cinque giorni di tolleranza per cui il pagamento risulta tempestivo se effettuato entro il 5 agosto 2024. Come si legge in un comunicato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’ultima rata dell’anno andrà saldata entro il 30 novembre, secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella comunicazione delle somme dovute, consultabile nella propria area riservata insieme ai moduli per il versamento. Per i soggetti con la residenza, la sede operativa o legale nelle Regioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali di maggio 2023, invece, la scadenza per il versamento della quarta rata della definizione agevolata è fissata al 31 agosto (visti i consueti 5 giorni di tolleranza, al 5 settembre), alla luce della legge n. 100/2023. In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. L’Ente di Riscossione, infine, ha precisato che il contribuente che intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute può utilizzare il servizio “ContiTu”.

Accertamento fiscale: le cd. presunzioni giurisprudenziali richiedono il placet del giudice di merito

La necessità di una valutazione complessiva delle presunzioni proposte dall’Ufficio è adesso specificamente richiesta dalla normativa (art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992). Detta disposizione va, infatti, interpretata nel senso per il quale le cd. presunzioni giurisprudenziali (diverse da quelle conseguenti ad espresse previsioni di legge) devono essere sufficienti e circostanziate e, come tali, oggetto di opportuna valutazione da parte del giudice di merito.

Nel caso di specie, la CTR ha ampiamente esposto le ragioni per le quali le presunzioni offerte dall’Agenzia delle entrate non sono idonee a giustificare l’accertamento di un maggior reddito e di una maggiore IVA evasa da parte della società contribuente.

E, a fronte delle legittime valutazioni di merito effettuate dal giudice di appello, le censure proposte dall’Amministrazione finanziaria, peraltro formulate sotto il profilo della violazione di legge, tendono ad una diversa valutazione dei fatti per come ricostruiti nella sentenza impugnata, sicché le stesse devono ritenersi inammissibili.

Compensazione: esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione

Ad oggi, il divieto di cui all’articolo 37, comma 49quinquies, del D.L. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

Lo precisa l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 136 del 20 giugno 2024.

Nel caso di specie, viene osservato che, ponendo un divieto generalizzato alla «facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», qualora l’importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000, con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione, il divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa.

Infine, viene ricordato che l’utilizzo di crediti d’imposta derivanti dai c.d. “bonus edilizi”, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte del emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 121, comma 3bis, del d.l. n. 34 del 2020.

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