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NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, SOSPENSIONE CARTELLE, TRIBUTI LOCALI E CREDITI D’IMPOSTA

VARATO IL DECRETO “SOSTEGNI- BIS : NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, SOSPENSIONE CARTELLE, TRIBUTI LOCALI E CREDITI D’IMPOSTA

Varato il decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto, sospensione cartelle, tributi locali e crediti d’imposta

È stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri il decreto “Sostegni-bis”, contenente ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti. In tale contesto si segnalano in particolare il riconoscimento di ulteriori contributi a fondo perduto, con l’introduzione di un meccanismo perequativo, l’estensione del credito d’imposta su locazioni ed affitti e alcuni interventi in materia di tributi locali. Importanti anche le misure introdotte in materia di riscossione, con l’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, e le modifiche apportate alla disciplina relativa al tax credit beni strumentali. Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure di carattere fiscale contenute nel testo esaminato dal Governo. DECRETO SOSTEGNI-BIS: le MISURE FISCALI CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO …………….

Art. 1

Il decreto “Sostegni-bis” introduce un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che:

• hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto; e che • presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41); e • non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

PRIMA IPOTESI: APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL DECRETO

“SOSTEGNI” (D.L. 41/2021)

BENEFICIARI Soggetti cui spetta il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) MISURA del CONTRIBUTO Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo

previsto dal richiamato art. 1 del decreto “Sostegni”. ISTANZA Non è necessario presentare un’ulteriore istanza 2 parte dei beneficiari del contributo previsto dal decreto “Sostegni”.

EROGAZIONE Modalità

Resta la stessa già scelta in precedenza (erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di credito d’imposta).

Agenzia delle Entrate

È prevista l’erogazione direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempreché alla data di entrata in vigore del decreto i destinatari:

• abbiano la partita Iva attiva;

• non abbiano già restituito il precedente contributo;

• quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.

NORME APPLICABILI Artt. 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

SECONDA IPOTESI: PERDITE DI FATTURATO (CRITERIO ALTERNATIVO AL PRECEDENTE)

AMBITO di APPLICAZIONE In alternativa, il decreto “Sostegni-bis” prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento: • non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro; e • abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

MISURA del CONTRIBUTO

Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo

dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

• 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;

• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;

• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

• 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Attenzione

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo

dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

• 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

• 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;

• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;

• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori

a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Attenzione

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

NORMA di RACCORDO tra i DUE CONTRIBUTI

La norma prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate. Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

ESCLUSIONI

Sono esclusi:

• i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto;

• i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra;

• gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir;

• gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.

ISTANZA Dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21- bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

NORME ATTUATIVE

Saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.

CONTROLLI, SANZIONI Si applica l’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021).

TERZA IPOTESI: PERDITA REDDITUALE

BENEFICIARI

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

In particolare:

• soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, nonché

• soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all’art. 54, comma

1, Tuir

• non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Attenzione

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

ESCLUSIONI

Il contributo non spetta, in ogni caso:

• ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;

• agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir;

• ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.

MISURA del CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del:

ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE Art. 2

Previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto “Sostegni-bis”. Seguirà un decreto ministeriale attuativo.

CREDITO d’IMPOSTA LOCAZIONI e AFFITTI Art. 4

Il decreto dispone tra l’altro:

• la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Si prevede infatti la modifica dell’art. 28, comma 5, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);

• che i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, abbiano diritto al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

BOLLETTE ELETTRICHE – RIDUZIONE

Art. 5 Prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

TARI Art. 6

Prevista la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.

SETTORI TESSILE, MODA ed ACCESSORI

Art. 8 Estesi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 gli incentivi previsti per i settori tessile, moda ed accessori dall’art. 48-bis del D.L.19 maggio 2020, n. 34. A tal fine occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

CARTELLE – SOSPENSIONE VERSAMENTI

Art. 9 È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (in tal senso è stato modificato l’art. 68, comma 1, del decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

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