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Regime speciale di sospensione delle perdite COVID: rilevanza delle perdite inferiori a 1/3

Al fine di valutare l’ammontare complessivo delle perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, la soluzione più in linea con le finalità della disciplina speciale è quella di ritenere che non si debba tener conto delle perdite emerse nell’esercizio 2020, anche quando siano inferiori a un terzo del capitale.

Lo rileva Assonime in relazione a Il Caso 6/2021 – Il regime speciale di sospensione delle perdite COVID: rilevanza delle perdite inferiori ad un terzo -pubblicato l’8 novembre 2021.

L’art. 6 del Decreto liquidità ha introdotto uno speciale regime di sospensione per le “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, posticipando al quinto esercizio successivo, il momento entro il quale si devono adottare, in caso di perdite rilevanti, le misure di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione imposte dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile nonché́ il momento a partire dal quale opera la relativa causa di scioglimento. Non è chiaro, tuttavia, se tale regime di sospensione riguardi le sole perdite che incidono sul capitale sociale in misura superiore ad un terzo o tutte le perdite emerse nell’esercizio 2020. La questione è determinante ai fini del calcolo delle perdite emerse negli esercizi successivi.

Al fine di valutare l’ammontare complessivo delle perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, la soluzione più in linea con le finalità della disciplina speciale è quella di ritenere che non si debba tener conto delle perdite emerse nell’esercizio 2020, anche quando siano inferiori a un terzo del capitale.

Contributo a fondo perduto per le start-up:

Decreto Mef pubblicato sulla G.U.

Contributo a fondo perduto per le start-up. Il decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 settembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021.

Il decreto in esame reca le disposizioni attuative dell’art. 1-ter del Dl 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, concernente il riconoscimento di un contributo a fondo perduto dell’importo massimo di 1.000 euro a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano attivato la partita IVA nel corso dell’anno 2018 ma la cui attività economica abbia avuto inizio effettivo nel corso dell’anno 2019, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal predetto art. 1-ter.

Modalità di accesso al contributo a fondo perduto e determinazione del relativo ammontare

Per ottenere il contributo a fondo perduto e ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro, i soggetti interessati dovranno presentare l’istanza all’Agenzia delle entrate seguendo le modalità che saranno definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Con il medesimo provvedimento sono disciplinati, altresì, il contenuto informativo dell’istanza, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario ai fini del riconoscimento del contributo.

Ai fini del rispetto del richiamato limite di spesa, nel caso in cui i contributi risultanti dalle istanze accolte eccedano complessivamente l’importo di 20 milioni di euro, l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa viene ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra il suddetto .importo di 20 milioni di euro e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.

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