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SPECIALE COOPERATIVE E CONSORZI CERCTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

L’INDAGINE DI “GENUINITÀ” DEL CONTRATTO DI APPALTO DA EFFETTUARE IN SEDE DI ?????

Certificazione nel caso in cui la parte stipulante sia un consorzio, riguarda non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate. Ciò anche laddove l’istanza di certificazione provenga dal solo consorzio. Istanze di certificazione dei contratti di appalto stipulati da consorzi: L’Ispettorato

Nazionale del Lavoro (INL) nella nota n. 97 del 21 gennaio 2021, fornisce alcuni chiarimenti in ordine al processo di certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione venga affidata ad alcune delle società consorziate. In particolare, si chiede se la certificazione di cui all’art.

84 del D.Lgs. n. 276/2003 possano estendersi anche alle consorziate che, pur non avendo richiesto la certificazione, siano le effettive esecutrici del contratto di appalto. La risposta dell’Ispettorato del Lavoro … si ritiene che l’indagine di “genuinità” del contratto di appalto da effettuare in sede di

certificazione nel caso in cui la parte stipulante sia un consorzio, debba riguardare non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all’appalto e nei cui confronti la certificazione produrrà i suoi effetti.

Ciò anche laddove l’istanza di certificazione provenga dal solo consorzio. Ne consegue che la certificazione del contratto di appalto non potrà produrre effetti nei confronti di imprese che abbiano, in un momento successivo alla certificazione, aderito al consorzio e siano intervenute in corso d’opera nell’esecuzione del contratto di appalto, atteso che nei confronti delle società successivamente aggregatesi la commissione di certificazione non avrà potuto effettuare le valutazioni di idoneità utili a fondare il giudizio di genuinità del contratto.

Lo stesso dicasi nel caso in cui, in corso d’opera, intervengano altre imprese che, benché fossero già consorziate al momento della stipula dell’appalto e della sua certificazione, non siano state individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso e rispetto alle quali, quindi, la Commissione non abbia effettuato le necessarie verifiche. È infine opportuno rammentare che le questioni affrontate nella presente nota presuppongono che il regolamento del consorzio preveda, quale effetto della sua costituzione e dell’adesione da parte delle consorziate, il vincolo del consorzio a contrattare in nome delle consorziate in ragione del quale è possibile prescindere.

Massimo Manetti

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