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Rateazione di cartelle di pagamento e di accertamenti esecutivi: come cambierà dal 2025

di Massimo Manetti

Lo Schema del Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 marzo 2024, in esame preli- minare, introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Tra le novi- tà, un meccanismo che aumenta il numero delle rate di cui potrà godere il contribuente per ogni bien- nio fino al 2028, per poi stabilizzarsi definitivamente a 120.

Novità in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Tra gli strumenti che il legislatore intende utilizzare per demolire il carico di arretrati vantato dall’Erario, particolare rilievo deve essere attribuito all’allungamento progressivo delle rate di pagamenti che vedrà la luce il prossimo anno.

Novità

Lo Schema di Decreto legislativo approvato dal CdM, nella versione ad oggi disponibile, prevede in- fatti, con l’art. 12, una modifica dell’attuale art. 19, D.P.R. n. 602/1973, in tema di dilazione di pagamento. Nel rispetto del criterio della Legge delega n. 111/2023 e nell’ottica di individuare in 120 il numero massimo di rate, analizziamo la rielaborazione della norma.

Rateazione ordinaria

Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agente della Riscossione concederà per le somme iscritte a ruolo inferiori o pari a 120.000 eu- ro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate nel biennio 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili se le richieste sono presentate nel biennio 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili per le richieste presentate dal 1o gennaio

È contemplato, dunque, un meccanismo che aumenta di biennio in biennio il numero delle rate a partire dal prossimo anno senza che sia necessario il rilascio di garanzie da parte del contribuente.

Basta, dunque, la dichiarazione con cui questi affermi di essere in grado di pagare ratealmente per obiettiva temporanea difficoltà per godere di tale soluzione.

Attualmente la rateazione massima in presenza dei medesimi presupposti contempla invece fino a un massimo di 72 rate mensili.

Rateazione ordinaria in caso di prova documentale della temporanea difficoltà a pagare

Se il contribuente chiede la rateazione e documenta la situazione di temporanea difficoltà, l’Agente della Riscossione concederà la seguente rateazione:

  • per le somme fino a 120.00 euro compresi:
    • da 85 a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • da 97 a un massimo di 120 rate mensili se le richieste sono presentate nel biennio 2027 e 2028;
    • da 109 a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029;
  • per le somme che eccedono 000 euro:
    • la rateazione avviene sempre fino a un massimo di 120 rate mensili, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta.

Attualmente, se il contribuente documenta la propria difficoltà temporanea a pagare, viene previsto per la rateazione un massimo di 72 rate mensili, anche quando l’importo sia superiore a 120.000 euro.

A differenza del passato, la normativa stabilisce la documentazione che il contribuente deve presentare per la valutazione del presupposto rappresentato dalla temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in par- ticolare:

  • per le persone fisiche e gli imprenditori individuali in regime semplificato si fa riferimento all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità de debito da rateizzare e di quello residuo even- tualmente già in rateazione;
  • per tutti gli altri soggetti (comprese le società) si deve considerare l’indice di liquidità e il rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo che fosse in rateazione e il valore della produzione.

La norma, così modificata, rinvia peraltro a un Decreto del MEF di prossima emanazione che dovrà fissa- re le regole di applicazione dei parametri sopradetti e indicare i particolari eventi che, a prescindere da qualunque documentazione, giustificano di per sé la presenza della temporanea situazione di obiettività difficoltà nonché le specifiche modalità di dimostrazione del presupposto per quei soggetti ai quali non so- no applicabili i parametri sopra riportati.

Resta ferma la dilazione prorogata contemplata dall’art. 19, comma 1-bis, in caso di comprovato peg- gioramento della situazione di temporanea difficoltà a pagare che prevederà, a seconda degli im- porti da rateizzare e degli anni in cui vengono presentate le relative richieste, non più una dilazione di 72 rate mensili, ma nel nuovo numero di rate che caratterizzeranno la rateazione ordinaria e quella ordinaria documentata.

È rimasto confermato anche il comma 1-ter in base al quale il contribuente potrà chiedere che il piano di rateazione in base alle nuovo numero di rate sia determinato a valori variabili crescenti per cia- scun anno.

Anche il comma 1-quater relativo agli effetti conseguenti alla concessione del piano rateale sarà elaborato in base al nuovo numero di rate.

È stato invece abrogato il comma 1-quinquies dell’art. 19 che attualmente prevede la rateazione fino a 120 rate per chi si trova in grave situazione di difficoltà dovuta a congiuntura economica negativa e dun- que per ragioni estranee alla propria responsabilità.

In base al nuovo provvedimento, infatti, lo stesso numero di rate pari a 120 potrà essere ottenuto con una rateazione ordinaria o ordinaria documentata; una volta introdotto il primo, l’attuale comma 1-quinquies non avrà più ragione di esistere.

È stato aggiornato anche il comma 3-bis per il quale allo scadere della sospensione amministrativa o giudiziale della riscossione delle somme oggetto di rateazione, il debitore può richiedere il paga- mento rateizzato del debito residuo in un numero di rate che non sarà più pari a 72, ma sarà quello stabili- to dal nuovo provvedimento nella dilazione ordinaria e in quella documentale in base alle relative condizio- ni.

Lo Schema di Decreto legislativo non ha toccato nemmeno il comma 3 dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 che resta confermato: dunque,

“in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione di otto rate anche non consecutive:

  1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  2. l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in uni- ca soluzione;
  3. il carico non può essere nuovamente rateizzato”.

Parimenti resta precisato che la decadenza dal benefici di rateazione per un carico non esclude la possibilità di chiedere la dilazione per altri carichi diversi da quelli per i quali si è decaduti.

Per quanto riguarda il diritto transitorio, l’art. 12 del predetto Schema di Decreto legislativo precisa infi- ne che le nuove regole riguarderanno le richieste di rateazione presentate dal 1° gennaio 2025. Per quelle fino al 2024 troverà ancora applicazione l’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 nella versione vigente al momento in cui tale Decreto entrerà in vigore.

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